I manufatti collocati sulle sepolture cimiteriali, che si distinguono in lapidi e coprifossa, sono di proprietà dei famigliari che ne dispongono la collocazione, e la loro manutenzione e rimozione è a loro totale carico.

Per i manufatti che non rispetteranno le caratteristiche e dimensioni previste, sono applicabili sanzioni a carico dei realizzatori o, qualora questi non fossero identificabili, a carico dei famigliari o dei concessionari, e i manufatti non conformi dovranno essere rimossi con costi a carico dei realizzatori o dei famigliari o concessionari.

Lapidi su sepolture murarie (tumulazioni)

É fatto obbligo a tutti i concessionari di provvedere, sulla tomba in cui è stato tumulato un cadavere, resti o ceneri, entro 90 giorni, al montaggio di lapide, su cui dovrà essere riportato in caratteri italiani, chiari e leggibili, il nome, cogno­me, data di morte dei defunti tumulati. Sulla lapide possono essere riportati anche nominativi di persone decedute non collocate nella sepoltura, che siano parenti dei defunti collocati nella sepoltura stessa.

Per la mancata applicazione della lapide, è prevista una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 Euro.

Qualora anche a seguito della sanzione amministrativa, non venisse collocata la lapide, è prevista la decadenza della concessione.

Per maggiori dettagli vedi il Regolamento comunale.

Coprifossa su sepolture in terra (inumazioni)

I famigliari dei deceduti possono, senza alcun obbligo, collocare sulle fosse in campo comune, una lapide aventi le misure e caratteristiche fissate dal Regolamento comunale. Per i coprifossa non vi sono obblighi o limiti di tempo.

Come fare: Non è necessario rivolgersi agli uffici comunali, ma è sufficiente rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento comunale

Per lapide deve intendersi un manufatto sepolcrale di materiale solido, rigido, non deformabile, non deteriorabile dagli agenti atmosferici almeno per tutto il periodo di durata della concessione, posta in corrispondenza dei loculi o cellette, di dimensioni tali da rivestire tutto il vano di accesso alla sepoltura, fissata in modo che non si possa distaccare per eventi accidentali o a causa dell’usura del tempo, con un'iscrizione funeraria, fotografia o con i semplici dati anagrafici del defunto.
La lapide non può in nessun caso essere di carta, cartone o materiali simili o con le medesime caratteristiche, anche se plastificati. L’aspetto, il colore, le forme, le eventuali iscrizioni e fotografie, dovranno avere caratteristiche tali da renderle decorose e idonee al luogo in cui la lapide è collocata.

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Riferimenti normativi

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria