L'imposta di bollo è pari a Euro 16,00 e i diritti di segreteria relativi corrispondono a Euro 0,52, mentre, se il documento è esente dall'imposta di bollo, l'importo è di Euro 0,26.

Con delibera della Giunta Comunale n.19 del 27/02/2019, per il Comune di Mirandola è stata stabilita l'eliminazione di tutti i diritti di segreteria sui certificati emessi dall'Ufficio Anagrafe, mentre sono rimasti in vigore quelli per le autentiche di firma, copia e fotografia e per i certificati ANPR rilasciati nei confronti di persone non residenti nel Comune di Mirandola (Euro 0,50 e 0,25), e per la certificaizone anagrafica storica (Euro 5,15 e 2,60).

L' esenzione totale si applica solo se prevista da specifica norma di legge, deve essere dichiarata dal richiedente ed indicata sul documento stesso.

Spetta al richiedente indicare l'uso esente: "... é fatto obbligo al richiedente, al fine di godere del beneficio, di indicare espressamente l'uso al quale il documento é destinato" (risoluzione Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Veneto, n.907-4767/2013, vedi anche risoluzione dell'Agenzia delle entrate delle Marche del 31/05/2012).

L'imposta di bollo deve essere assolta al momento dell'emissione del certificato o documento, e la marca da bollo apposta sul documento NON deve riportare una data successiva alla data di emissione del documento.

Pertanto i documenti per i quali non sia stata corrisposta l'imposta di bollo, o sia stata corrisposta in modo tardivo, devono, per il combinato disposto dagli artt. 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642/1972, essere inbviati entro 30 giorni dal loro ricevimento all'Agenzia delle entrate, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni.

Chi non corrisponde in tutto o in parte l'imposta di bollo dovuta fin dall'origine, é soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta (art.25 del d.P.R. n.642/1972).

Ai nostri sportelli dell'Ufficio Anagrafe l'imposta di bollo può essere pagata direttamente bollo virtuale.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 183/2011, tutte le certificazioni anagrafiche sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti privati. Per questo motivo ogni cittadino quando si rivolge ad una Pubblica amministrazione o a un Gestore di pubblico servizio, deve presentare una semplice e gratuita dichiarazione sostitutiva di certificazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Per banche, bancoposta, assicurazioni private, non è prevista alcuna esenzione di imposta o diritti di segreteria, e i documenti richiesti verranno rilasciati esclusivamente in bollo.

I casi di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e/o dei diritti di segreteria deve essere disciplinata da apposita norma.

Spetta al richiedente indicare l'uso esente: "... é fatto obbligo al richiedente, al fine di godere del beneficio, di indicare espressamente l'uso al quale il documento é destinato" (risoluzione Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Veneto, n.907-4767/2013, vedi anche risoluzione dell'Agenzia delle entrate delle Marche del 31/05/2012).

Tutti i certificati diretti ad una Pubblica Amministrazione o a soggetti privati, possono essere sostitutiti con l'autocertificazione, che non comporta alcun costo.   

Sanzioni

Sono previste sanzioni in caso di mancato assolvimento dell’imposta di bollo. Le sanzioni vengono applicate a chi rilascia l’atto, a chi lo riceve e a chi lo utilizza.

Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.

Gli uffici pubblici non possono rifiutarsi di ricevere indeposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con l'imposta di bollo.

Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell’ufficio che li ha ricevuti per la loro regolarizzazione, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalladata di ricevimento.

Ravvedimento operoso

E' possibile sanare l'imposta di bollo non pagata entro 30 giorni dal rilascio del documento, applicandovi una marca da bollo dello stesso valore di quella non pagata (Euro 16,00) + una marca da bollo di 2,00 Euro

Il pagamento dell'imposta di bollo di norma avviene tramite l'apposita marca rilasciata dalle tabaccherie.

Per la documentazione rilasciata dall'Ufficio Anagrafe viene utilizzata l'imposta di bollo virtuale, pertanto gli utenti non devono procurarsi prima la marca da bollo.

Costi: L'importo dell'imposta di bollo per la documentazione dei Servizi Demografici è di Euro 16,00.

Con delibere della Giunta Comunale n.33 del 16/02/2019 e n.131 del 21/09/2021, per il Comune di Mirandola è stata stabilita l'eliminazione di tutti i diritti di segreteria sui certificati emessi dall'Ufficio Anagrafe. Sono rimasti in vigore solo quelli per le autentiche di firma, copia e fotografia, e per la certificaizone anagrafica storica (Euro 5,15 e 2,60).

Vero o falso?

E' vero che l'ufficiale di anagrafe o qualsiasi altro pubblico ufficiale, si può rifiutare il rilascio di un certificato o altro documento se non é in regola con l'imposta di bollo?

FALSO - Il documento é valido a prescindere dall'assolvimento dell'imposta di bollo; pertanto l'ufficiale d'anagrafe, in caso di rifiuto da parte del richiedente, dovrà far presente l'obbligo di legge al pagamento dell'imposta ed evidenziare le conseguenti responsabilità, richiedendo il corretto assolvimento dell'imposta. In caso di rifiuto, il pubblico ufficiale dovrà contestare per iscirtto la violazione di legge, rilasciando ugualmente il certificato, che dovrà essere inviato in copia all'Agenzia delle entrate per la segnalazione di evasione fiscale. Un eventuale rifiuto al rilascio di un certificato o altro documento di propria competenza può comportare la denuncia per omissione di atti d'ufficio.

E' vero che per tutelarsi da un'eventuale corresponsabilità, é legittimo indicare quale motivazione dell'esenzione dall'imposta, la seguente dicitura?: "In carta libera per gli usi consentiti dalla legge".

FALSO - L'Agenzia delle entrate con risoluzione n.25/E della Direzione centrale normativa di Roma in data 29/03/2010, ha affermato che: "... E' tuttavia il caso di precisare che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo é necessario indicare l'uso al quale gli stessi sono destinati".

E' vero che esiste l'esenzione dall'imposta di bollo per "uso successione" e "uso lavoro"?

FALSO - Non esiste alcuna norma che preveda l'esenzione di bollo per queste ipotesi. Il cosiddetto "uso successione" era entrato nella prassi comune per indicare la richiesta di un certificato dap resentare all'Agenzia delle entrate al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa di succession; l'uso esente dall'imposta non é mai stato relativo alla documentazione ncessaria per la pratica di successione, bensì alla richiesta di esenzione dal pagamento di un'imposta, ai sensi dell'art.5, all.B, del d.P.R. n.642/1972. Con l'entrata in vigore della L. n.183/2011 che prevede la non validità dei certificati presentati ad una P.A., tale uso non ha più alcuna concreta possibilità di applicazione.

Il datore di lavoro per l’iscrizione del dipendente all’INPS (il cosiddetto “uso lavoro”) o per il pagamento dei cosiddetti ASSEGNI FAMIGLIARI da parte degli istituti di previdenza sociale, richiede di conoscere la residenza o lo stato di famiglia dei propri dipendenti. Tali istituti non possono, per legge, richiedere certificati anagrafici ai cittadini, ma debbono accettare l’AUTOCERTIFICAZIONE da essi compilata (che non comporta alcun costo). Certificati anagrafici richiesti dal datore di lavoro sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna in data 15/06/2012.

E' vero che la copia integrale "autenticata" di un atto dello stato civile é sempre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.7, c.5, L. n.405/1990?

FALSO - Affinchè la copia integrale sia esente dall'imposta é necessario che:

· sia rialscia una fotocopia non autenticata;

· sia rilasciato un estratto per copia integrale che dovrà contenere, come previsto dall'art.107 del d.P.R. n.396/2000, la trascrizione esatta dell'atto compresi il numero e le firme apposte, le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale e l'attestazione da parte di chi rilascia l'estratto che la copia é conforme all'orginale.

Se invece si rilasci la fotocopia autenticata, il documento non può essere considerato giuridicamente un estratto per copia integrale, ma un documento rilasciato in base alla normativa in materia di copia conforme ai sensi dell'art.18 del d.P.R. n.445/2000, per il quale l'atto di autentica é soggetto all'imposta di bollo, salvo che per il rilascio di un uso esente.

E' vero che é possibile rilasciare un certificato per uso "borsa di studio o presalario"?

VERO - Ma solo nel caso che la borsa di studio non sia stata istituita da una P:A: o da un gestore di pubblico servizio, in questi casi, infatti, il certificato non sarebbe valido, per cui l'uso non sarebbe realistico e credibile; pertanto l'esenzione dell'imposta é possibile solo nel caso in cui il documento sia destinato ad un soggetto privato.

Le nuove marche da bollo telematiche riportano la data del rilascio da parte della tabaccheria; é vero che si può apporre sul documento una marca con una data successiva alla data di formazione del documento stesso?

FALSO - La marca da bollo sui documenti soggetti al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine deve essere apposta nel momento stesso della loro formazione; pertanto la marca non può avere una data successiva, in quanto questo dimostrerebbe in modo inequivocabile che l'imposta é stata assolta solo dopo la fromazione dell'atto.

Il concetto di gratuità equivale ad esenzione dall'imposta di bollo?

FALSO - Il termine gratuità, contenuto in diverse disposizioni normative non equivale ad un'esplicita previsione agevolativa in materia fiscale, ma é finalizzato a non gravare sul cittadino il costo del servizio che la P.A. deve sostenere per il rilascio dei documenti richiesti (vedi la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.132/E del 13/11/2006), ma l'imposta di bollo, se non è prevista una specifica esenzione da norme di legge, è comunque dovuta.

Per ulteriori informazioni vedi la pagina "Richieste di indirizzi e certificati di persone iscritte nell'Anagrafe della popolazione"

Per le principali esenzioni dall'imposta di bollo vai alla pagina di questo sito

Per l'imposta di bollo per le istanze trasmesse alla PA - Servizio@e.bollo, vai al sito dell'Agenzia delle entrate

Abrogazione dei diritti di segreteria da parte del Comune di Mirandola

Il Comune di Mirandola, con le delibere di Giunta Comunale n.113/2017, 33/2019 e ..../2021, ha soppresso i diritti di segreteria per la certificazione anagrafica, che è stata mantenuta solo per la certificazione anagrafica storica che necessita di ricerche d'archivio antecedenti al 1964.

Allegati

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Strumenti di tutela

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Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

La norma di riferimento per l'imposta di bollo è il d.P.R. 672/1972

La norma di riferimento per i diritti di segreteria è la L. n.604/1962

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