Gli accertamenti anagrafici
Gli accertamenti e le verifiche sono alla base della regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, pertanto gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni anagrafiche sono obbligatori

Gli accertamenti anagrafici sono rivolti a tutti coloro che presentano richieste di iscrizione anagrafica o cambio di abitazione, a coloro che richiedeno l'iscrizione nel registro dei residenti temporanei e a tutti coloro oggetto di procedimenti di cancellazione anagrafica per irreperibilità.
La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).
Una precisa e attuale definizione della residenza anagrafica la si trova in una sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n. 1738: "La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."
La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno 1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.
Tuttavia l'elemento soggettivo non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.
Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.
Ne consegue che:
- le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
- l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).
L'ufficiale di anagrafe è pertanto obbligato (Art 4 Legge n.1228/1954 e art.19 d.P.R. n.223/1989) a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica (residenza), tramite accertamenti sul luogo dichiarato dai richiedenti.
Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di Polizia Locale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, e che deve poter verificare la sussistenza degli elementi soggettivi (volontà di stabilire la propria dimora abituale in un determinato luogo) e oggettivi (reale permanenza in quel luogo), costituita dal fatto che quel luogo sia il centro delle relazioni familiari e sociali della persona (Circolare Ministero Interni n.21/2001, parere Ministero Interni del 5/09/2006).
L’elemento soggettivo deve poter essere rilevato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, e reso conoscibile attraverso la condotta del soggetto.
La residenza deve essere pertanto una situazione di fatto confermata dalle risultanze anagrafiche degli accertamenti.
La sussistenza del requisito della dimora abituale (residenza), può essere verificato anche in assenza dell’interessato, previo l’accertamento dell’effettiva presenza nel tempo del soggetto nel luogo da lui dichiarato (stato di utilizzo dell’immobile, consumi, informazioni raccolte dai vicini, ecc.).
Secondo un principio stabilito da un ordinanza della Corte di Cassazione (sez.I, n.3841 del 15/02/2021), "La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l'iscrizione anagrafica in un comune, prevista dalla legge all'art. 19 d.P.R. n. 223/1989, deve avvenire, da parte degli organi a ciò preposti, con modalità concrete che, pur non previamente concordate, si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato, con l'onere in capo al richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli residui".
In una ordinanza della Corte di Cassazione, prima sezione civile, n. 8982 del 30/03/2023, è stato ribadito che la dimora abituale è una condizione di fatto che si fonda anche dell'elemento oggettivo: "La residenza di una persona, stando all'art. 43 cod. civ., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass. 15/02/2021, n. 3841; Cass. 11/12/2011, n. 25726)”.
Tutto ciò si sostanzia negli accertamenti, che devono tenere conto dell'evoluzione sociale e del fatto che il movimento delle persone è notevolmente aumentato, mentre le forme di lavoro sono diventate estremamente fluide. In anagrafe tutto ciò rientra nel concetto di assenza temporanea, cioè di periodo anche lungo in cui la persona non dimora presso la propria abitazione, ove tuttavia tornerà in quanto tali assenze avevano carattere temporaneo e contingente.
Secondo la Cassazione, "la verifica dell'effettività della residenza dichiarata – ossia l'accertamento che un soggetto abbia realmente stabilito la propria dimora abituale in una determinata località e che non vi si rechi solo nei periodi dell'anno in cui il soggiorno si caratterizzi come più conveniente, ma vi torni abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti gli impegni lavorativi o di studio - impone il ricorso a controlli che, se da un lato, devono essere svolti in modo non incompatibile con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni (che, come accennato, non necessariamente devono avere un radicamento nel luogo in cui si è deciso di stabilire la propria residenza), dall'altro, non necessariamente richiedono che siano previamente concordati con l'interessato, in quanto, diversamente, si vanificherebbe la ratio della norma".
Quindi, tornando sui principi di cui all’ ordinanza del 15 febbraio 2021, con cui si stabilì che gli accertamenti, pur non potendo essere fatti su appuntamento, dovevano tenere conto dei periodi in cui il cittadino ha dichiarato e comprovato l'impossibilità di essere presente nell'abitazione per cause legate a studio, lavoro o altri motivi contingenti, la Cassazione ribadisce che l'attività ispettiva deve essere seria e scrupolosa.
"Affinché siano contemperate, da un lato, l'esigenza del Comune di poter svolgere i propri controlli nel modo più idoneo, e anche a prevenire ogni possibile abuso, e, dall'altro, quella del cittadino di poter attendere serenamente alle proprie occupazioni nei termini sopra illustrati, vi deve essere una leale collaborazione tra i due soggetti, caratterizzata dall'onere del richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i momenti in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di programmare i propri controlli "a sorpresa" in quelli residui".
Il principio descritto già nel 2021 e ribadito in questa ordinanza è che "non è plausibile la tesi secondo cui l'unica modalità con cui il Comune può esercitare il proprio potere di controllo del requisito della residenza sia quella del previo accordo con il richiedente in ordine al momento di esecuzione dell'accesso", perché in tal modo l'accertamento sarebbe un adempimento del tutto formale e svuotato dal senso profondo di tale attività, finalizzata alla regolare tenuta dell'anagrafe.
In caso di richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza, gli accertamenti devono essere svolti entro 45 giorni dalla richiesta; per altri procedimenti i tempi sono quelli indicati nella normativa di riferimento.
Al fine di facilitare tale attività da parte degli operatori della Polizia Locale, si chiede di compilare il modulo in allegato al fine di indicare i giorni di effettiva presenza dei richiedenti presso l’abitazione; tali indicazioni non sono comunque vincolanti per gli operatori della Polizia Locale, che potranno comunque valutare la sussistenza del requisito della dimora abituale anche in assenza degli interessati e tramite gli elementi prima descritti.
L’esito di una verifica anagrafica con risultato negativo verrà comunicato agli interessati che, entro 10 giorni dalla comunicazione, potranno presentare elementi utili al fine dello svolgimento di nuovi accertamenti (Art.10bis Legge n.241/1990).
Per informazioni relativi agli esiti degli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale, contattare il n.0535611039 il lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Ulteriori informazioni nelle sezioni
Iscrizione anagrafica e cambi di abitazione,
Residenza, domicilio, abitazione - Definizioni
Gli accertamenti anagrafici vengono effettuati obbligatoriamente nell'ambito delle iscrizioni e cambi di abitazione, delle residenze temporanee, e delle cancellazioni per irreperibilità, ma possono essere richiesti anche relativamente alle cancellazioni per emigrazione.
Il Comune ha 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni anagrafiche e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato.
Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).
Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.
- Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento.
- Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o doucmentazione, i termini del procedimento riprenderanno a deoccrere da tale data.
Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.
Ulteriori informazioni
Come già menzionato, oltre al fatto che gli accertamenti anagrafici non possano essere concordati con gli interessati, non potranno nemmeno essere strettamente vincolati alle indicazioni degli stessi, in quanto l'organizzazione degli accertamaenti da parte della Polizia Locale, è condizionata dalle esigenze di servizio o dalle emergenze.
Trasparenza
Modalità di avvio
L'accertamento anagrafico è un sub-procedimento nell'ambito di procedimenti di iscrizione, variazione o cancellazione anagrafica.
Decorrenza termine
Dalla presentazione della domanda
Fine termine
Per i procedimenti di parte, 45 giorni dall'avvio del procedimento, salvo interruzioni per preavviso di reigetto ai sensi dell'art.10bis, della L. n.241/1990.
Tempo medio
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale
L'accertamento anagrafico è un sub-procedimento nell'ambito di procedimenti di iscrizione, variazione o cancellazione anagrafica, il cui provvedimento è un verbale di accertamento da parte di un agente accertatore.
Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
Strumenti di tutela
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Titolare del potere sostitutivo
Dirigente del Servizio
Riferimenti normativi
L. 24 dicembre 1954 n. 1228
d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Circolare Istat serie B n.29/1992
Sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n. 1738
Ordinanza della Corte di Cassazione, sez.I, n.3841 del 5/02/2021