Art.18 c.1 tab.B d.P.R. n. 115/2002: "Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresi' agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purche' richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. "

Si rimanda a quanto già riportato per le esenzioni previste dall'art. 12 tab. B d.P.R. 642/1972 – Procedimenti giurisdizionali e amministrativi

Esenzione dall'imposta di bollo per "gratuito patrocinio"

Il d.P.R. n. 115/2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, prevede nella Parte III (Patrocinio a spese dello Stato), al Titolo IV (Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario) l'articolo 126 (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati) che recita testualmente: "1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio".

Quindi il gratuito patrocinio, in questi processi, è deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati; pertanto è legittima la pretesa di esenzione del certificato anagrafico, sul quale saranno annotati gli estremi del provvedimento di ammissione: articolo 18 del D.P.R. 642/1972, disciplina dell'imposta di bollo.

Tale esenzione é stata affrontata nelle sule linee generali con circolare dell'Agenzia delle Entrate n.70/2002, le cui disposizioni si possono così riassumere:

  1. l'imposta di bollo é stata abolita per i procedimenti giurisdizionali per i quali é stato istituito il "contributo unificato";
  2. l'imposta di bollo é stata ugualmente abolita per tutti quei procedimenti giurisdizionali non soggetti al pagamento del contributo unificato, per i quali sussista una norma che esenti espressamente da tale imposta.

La circolare precisa che tale esenzione riguarda solo gli atti processuali e quelli antecedenti, necessari o funzionali al procedimento giurisdizionale, che si caratterizzano per essere logicamente rapportati ai medesimi.

Pertanto chi chiede il rilascio di un certificato con tale tipo di esenzione, deve dimostrare che il certificato é relativo ad un processo per il quale é già stata formalizzata la costituzione in giudizio.

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No