Art. 12 tab. B d.P.R. 642/1972 – Procedimenti giurisdizionali e amministrativi - Esenzione dall'imposta di bollo
Art.12 tab.B d.P.R. n. 642/1972: "Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità;
4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.
Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.
Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze."
Tale esenzione é stata affrontata nelle sule linee generali con circolare dell'Agenzia delle Entrate n.70/2002, le cui disposizioni si possono così riassumere:
- l'imposta di bollo é stata abolita per i procedimenti giurisdizionali per i quali é stato istituito il "contributo unificato";
- l'imposta di bollo é stata ugualmente abolita per tutti quei procedimenti giurisdizionali non soggetti al pagamento del contributo unificato, per i quali sussista una norma che esenti espressamente da tale imposta.
La circolare precisa che tale esenzione riguarda solo gli atti processuali e quelli antecedenti, necessari o funzionali al procedimento giurisdizionale, che si caratterizzano per essere logicamente rapportati ai medesimi.
Pertanto chi chiede il rilascio di un certificato con tale tipo di esenzione, deve dimostrare che il certificato é relativo ad un processo per il quale é già stata formalizzata la costituzione in giudizio.
Trasparenza
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No