Art. 16 d.P.R. 601/1973 – Procedimenti del credito artigiano, cinematografico e teatrale se già concessi - Esenzione dall'imposta di bollo
Art.16 tab.B d.P.R. n. 601/1973: "Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:
1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;
3) credito all'artigianato, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;
5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819;
7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
9) credito peschereccio di esercizio."
Si rimanda a quanto già riportato per l'esenzione prevista dall'art.15 dello stesso d.P.R.
Il Ministero delle finanze ha affermato che i certificati anagrafici sono atti precedenti (prodromici) alla procedura di finanziamento e pertanto non possono rientrare nell'agevolazione fiscale prevista dall'art.15.
Trasparenza
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No