Art.15 d.P.R. n. 601/1973: "Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro,dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. ...
Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi."

In materia di certificazione richieste dalle banche per istruire e concedere mutui a medio o lungo termine, l'Agenzia delle entrate si é ripetutamente pronunciata (Risoluzione del Ministero delle finanze n.450223/1989 e del Dipartimento delle finanze n.159/1996) nel non riconoscere alcuna agevolazione fiscale per la certificazione anagrafica, in quanto questi documenti si configurano come atti che precedono (prodomici) le operazioni per le quali viene prevista l'esenzione fiscale.

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No