
A chi è rivolto
A tutti coloro che devono registrare nell'Anagrafe regionale degli animali di affezione un cane o che desiderano registrarvi un gatto o un furetto
Chi può presentare
I proprietari degli animali, o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
Descrizione
Il proprietario o il detentore che si occupi anche temporaneamente di un cane è responsabile della sua salute e del suo benessere.
Dovrà inoltre prendere tutte le precauzioni per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
E’ vietato allontanare i cuccioli dalla madre prima dei 2 mesi di età
Per i cani l'iscirizone è obbligatoria e solo facoltativa per gatti e furetti.
Gli utenti che necessitano di comunicare iscrizioni, cancellazioni e variazioni nel registro degli animali d’affezione (obbligatorio per i cani, facoltativo per gatti e furetti), dovranno rivolgersi al Servizio Promozione e Accoglienza Turistica (0535.29658-29544).
L’identificazione dei cani e degli altri animali avviene mediante inserimento sottocutaneo nella regione mediana del collo, lato sinistro (dietro l’orecchio sinistro) di un unico microchip. L’applicazione del microchip deve essere eseguita da un medico veterinario accreditato o dell’USL.
L'applicazione del microchip deve avvenire entro 60 giorni dalla nascita dei cani (per gatti e furetti non esistono obblighi in tal senso).
Registrazione dell'animale
Se si vuole acquistare il microchip in Comune è necessario rivolgersi al Servizio Anagrafe (0535.29558) ed effettuare il pagamento del microchip (Euro 5,50 ciascuno) tramite:
- PagoPA;
- versamento in contanti presso gli sportelli del BANCO BPM S.p.A - GIA' SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO (filiale di Mirandola - Piazza Costituente, 80);
- pagamento in contanti presso il Servizio Anagrafe.
Dal veterinario accreditato: il proprietario dell’animale può rivolgersi direttamente ad un veterinario accreditato sia per l’applicazione del microchip, di cui i veterinari possono essere dotati, sia per la registrazione presso Anagrafe canina senza necessità di recarsi in Comune. Si consiglia di informarsi preventivamente se il veterinario a cui si intende rivolgersi, ha chiesto l'accreditamente e se è in grado di fornire i microchip.
Il cane può essere registrato esclusivamente presso il Comune di residenza del proprietario. Qualora il cane fosse collocato in un luogo diverso dalla residenza del proprietario, tale collocazione deve essere riportata sul registro.
Passaggi di proprietà
E’ vietato il passaggio di proprietà di cani che non siano già stati identificati e registrati.
Ogni passaggio di proprietà deve essere accompagnato dall’attestazione di iscrizione presso l'Anagrafe Canina e dalla dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal nuovo proprietario. Se il cedente è un canile, rifugio o altra struttura di accoglienza (stallo) di un'altra Regione, il cane deve essere accompagnato dal modulo previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 3/07/2014 “Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione”
Il nuovo proprietario dell’animale deve comunicare per la registrazione l’acquisizione del cane al proprio Comune di residenza entro 15 giorni dal passaggio, mentre il precedente proprietario deve comunicare la cessione al Comune in cui era registrato il cane. Tali tempi sono ridotti a 10 giorni nel caso di cani provenienti da altre Regioni.
Cambio di residenza del proprietario
Il cambio di residenza del proprietario deve essere comunicato all'Anagrafe Canina dei Comuni interessati (sia quello di emigrazione che di immigrazione) entro 15 giorni dall’avvenuto cambio di residenza presso l'Anagrafe della popolazione residente.
Animali provenienti dall'estero
L’iscrizione nell'Anagrafe Canina di cani, gatti o furetti provenienti dall’estero avviene previa presentazione della documentazione previste dalle norme o regolamenti in vigore.
Smarrimento
Lo smarrimento del cane deve essere comunicato all'Anagrafe Canina di iscrizione dell’animale entro 3 giorni dallo smarrimento (vedi allegato).
Rinuncia alla proprietà
E' vietato a chiunque abbandonare qualunque animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a conferire gli animali alle strutture individuate a tale scopo e, nel caso di animali registrati, a darne comunicazione al Comune di residenza e registrazione entro 15 giorni dalla rinuncia. La mancata comunicazione al Comune della rinuncia alla proprietà è equiparata all'abbandono dell'animale.
Decesso
Il decesso del cane deve essere comunicata all'Anagefe Canina di registrazione dell’animale entro 15 giorni dall’evento, presentando apposita dichiarazione (vedi allegato) o certificato del veterinario.
Qualora per errore o involontariamente, viene ucciso un cane identificato deve darne segnalazione entro 5 giorni al Sindaco del Comune dove è avvenuto il fatto.
Animali in difficoltà
Capita di vedere di sfuggita o in lontananza o passare accanto ad un cane in difficoltà: il cane sembra spaventato, malconcio, ferito, malato, probabilmente abbandonato. Occorre agire e anche in fretta. Come prima cosa, provate a capire se potete voi stessi recuperare il cane in difficoltà. Se avete un guinzaglio o qualcosa che ne possa fare le veci, cercate di avvicinare con il cibo il cane in difficoltà e se possibile fatevi aiutare. Non spaventatelo e se vedete che non si fida rimanete a debita distanza ma non perdetelo d’occhio.
La procedura corretta per attivare l’operazione di recupero è chiamare la Polizia Locale ai numeri 0535.611039 oppure Centrale Radio Operativa al numero verde 800197197
Passaporti per animali
Il soggetto abilitato al rilascio dei passaporti per cani, gatti e furetti è il Servizio Veterinario dell'AUSL.
Sanzioni
- da Euro 77,00 a Euro 232,00 per mancata o ritardata iscrizione all'Anagrafe Canina.
- da Euro 1.032,00 a Euro 5.164,00 per abbandono o mancata comunicazione al Comune per rinuncia alla proprietà.
- da Euro 51,00 a Euro 154,00 per la mancata segnalazione al Comune di registrazione, nei tempi previsti, dello smarrimento, cessione, morte, cambi di residenza del proprietario o uccisione di un cane identificato (in questo caso la segnalazione deve essere fatta al Sindaco del Comune dove è avvenuto il fatto)d
Come fare
E' necessario rivolgersi al Servizio Promozione e Accoglienza Turistica previo appuntamento contattando il numero 0535.29658 0535.29544 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00
Cosa serve
La registrazione del cane può avvenire in Comune o presso un veterinario accreditato
In Comune: il proprietario dell’animale, o un suo delegato (la delega deve essere scritta), può richiedere l'iscrizione dell'animale direttamente al Comune.
In Comune è anche possibile richiedere il microchip da applicare all'animale, qualora ne fosse sporvvisto.
Una volta acquistato il microchip, il proprietario dovrà recarsi presso un veterinario accreditato per la sua applicazione.
Cosa si ottiene
Un microchip e la registrazione dell'animale nell'anagrafe degli animali da affezione regionale
Tempi e scadenze
Chiunque acquista o viene in possesso di un cane (L.R. 27/2000) deve iscriverlo presso l'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione entro due mesi dalla nascita o entro 30 giorni da quando ne viene a qualsiasi titolo in possesso, recandosi:
- all’Ufficio anagrafe canina comunale
- da un medico veterinario accreditato
- dai Servizio Veterinario dell’AUSL
al quale oltre al microchip deve richiedere il certificato di iscrizione in anagrafe al veterinario stesso, che costituisce il documento di identità dell'animale e che deve accompagnare il cane in tutti i suoi trasferimenti di proprietà.
Altre comunicazioni obbligatorie
Da effettuarsi presso gli Uffici anagrafe canina, i medici veterinari accreditati o i Servizi Veterinari dell’AUSL
- Morte, cessione del cane, cambiamenti di residenza: entro 15 giorni
- Smarrimento: entro 3 giorni
Passaggio di proprietà
Per il trasferimento di proprietà dell’animale tra privati è necessario che il nuovo proprietario fornisca, oltre al certificato d’iscrizione dell’animale all'anagrafe, anche una dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento d’identità dello stesso, resa ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n°445. Il modulo già correttamente predisposto è scaricabile da questo link.
Dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato dal cedente e dall’acquirente, allegando le fotocopie dei documenti di identità del cedente e dell’acquirente (come specificato sul fondo del modulo stesso).
Il vecchio proprietario dovrà recarsi presso un veterinario libero professionista accreditato o presso il proprio comune di residenza ed effettuare la cessione dell'animale a favore del nuovo proprietario.
Il nuovo proprietario dovrà recarsi, con i documenti sopraelencati, presso un veterinario libero professionista accreditato o presso il proprio comune di residenza, per rendere effettiva l'acquisizione dell'animale.
La cessione deve essere dichiarata entro 15 giorni, l'acquisizione entro 30 giorni.
Movimentazione tra Regioni
In caso di adozione di un cane da fuori Regione
Per l'adozione di animali provenienti da fuori regione (escluso passaggio di proprietà fra privati) gli animali devono:
- essere identificati mediante microchip e iscritti all’anagrafe regionale di provenienza;
- essere trattati contro i parassiti interni ed esterni;
- avere un’età superiore alle otto settimane (sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificati dal medico veterinario curante);
- essere sterilizzati (sono consentite deroghe per i cuccioli e per animali affetti da patologie con l’obbligo di eseguire la sterilizzazione successivamente);
- essere vaccinati contro le malattie infettive tipiche della specie
- essere sottoposti a prove diagnostiche accreditate (se di età superiore ai sei mesi): i cani per leishmaniosi ed ehrlichiosi effettuate nei 30 giorni precedenti
vedi nota
Quanto costa
Nessun costo per la registrazione dell'animale.
Il microchip ha un costo di Euro 5,50
Vincoli
L'animale, a prescindere di dove si trovi fisicamente, deve essere iscritto nel Comune di residenza del proprietario.
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Ulteriori informazioni
Divieto di detenzione alla catena
La L.R. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale” come modificata dalla L.R. 3/2013, vieta al detentore di animali d’affezione l’utilizzo della catena o di altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o ragioni urgenti e solo temporanee di sicurezza.
Link utili
Allegati
Modulistica
Contatti
Trasparenza
- Modalità di avvio
- A richiesta degli interessati o loro delegati
- Decorrenza termine
Dalla presentazione della richiesta
- Fine termine
30 giorni
- Tempo medio
I tempi dipendono dai controlli che è necessario effettuare da parte dell'ufficio rispetto alla documentazionep resentata
- Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
- No
- Provvedimento finale
Aggiornamento del registro comunale dell'Anagrafe degli animali di affezione, e rilascio delle relative attestazioni
- Responsabile del procedimento
- Domiziano Battaglia
- Dirigente
- Luca Bisi
- Atti e documenti a corredo dell'istanza
- Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
- Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
- L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
- Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
- Strumenti di tutela
- Titolare del potere sostitutivo
Dirigente del Servizio
- Riferimenti normativi
- Regione Emilia Romagna: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 (Capo V - Disposizioni per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina e per il benessere animale)
- Nota del Ministero della Salute del 03/07/14: OGGETTO: Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell’Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione.
- Regione Emilia-Romagna, DGR 409/2013 del 15/04/2013 - Recepimento dell'accordo sancito in data 24/01/2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione
- Conferenza unificata 24/01/13 - Accordo del decreto legislativo 28 agosto 1997 tra il Governo, Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione
- Nota del Ministero della Salute - Prot. n. 0010/12SP del 11/01/2012: Oggetto: Adempimenti ASL conseguenti all'identificazione volontaria dei gatti e registrazione in anagrafe.
- Nota del Servizio Veterinario e Igiene Alimenti della Regione E-R prot. n. ASS/VET/ 03/ 21021 del 26/04/03 Oggetto: identificazione cani iscritti a libri genealogici ufficiali
- Nota del Servizio Veterinario e Igiene Alimenti della Regione E-R prot. n. ASS/VET/02 30787 del 23/07/02 Oggetto: Identificazione e registrazione cani in allevamento
- Delibera di Giunta Regionale n. 2000/1608 del 03/10/2000 Oggetto: definizione dei criteri, procedure e modalità per l’identificazione dei cani mediante microchips
- Legge Regionale n. 27 - 07-04-2000 - Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina
- Legge 14 agosto 1991, n.281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
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Ultimo aggiornamento: 28-03-2025, 09:36