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La Regione Emilia Romagna ha emesso un’Ordinanza – la n. 20 del 25 Giugno 2021 - che offre la possibilità alle pratiche MUDE in corso, di poter richiedere ulteriori proroghe oltre a quelle già previste con precedenti ordinanze, in caso di difficoltà accertata nel rispettare la fine lavori nei termini assegnati. Sono inoltre riconosciuti a contributo i maggiori costi sostenuti per adeguare i cantieri alle misure di sicurezza anti covid-19.

In sintesi:

Art.1 - Completamento degli interventi relativi alle istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
Per le istanze di contributo per le quali il termine di ultimazione dei lavori, ivi compresi eventuali periodi di proroga e sospensione, scade in data antecedente al 31/12/2021, ai fini del completamento degli interventi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, in via eccezionale l’ultimazione dei lavori può essere nuovamente prevista entro e non oltre il 31/12/2021.

Il nuovo termine di ultimazione dei lavori è accordato sulla base della quantificazione effettuata dal direttore dei lavori, il quale presenta al Comune le seguenti dichiarazioni:
a) la percentuale dei lavori ammessi a contributo eseguita alla data di presentazione della richiesta;
b) le motivazioni connesse alla necessità di previsione di un nuovo termine di ultimazione dei
lavori;
c) la stima dei termini entro i quali eseguire la restante percentuale dei lavori ammessi a
contributo e corrispondenti agli stati di avanzamento previsti all’art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 residuali rispetto alla percentuale di lavori di cui al punto a);
d) conseguente nuovo termine di ultimazione dei lavori stimato per l’esecuzione dell’intervento, comunque previsto entro e non oltre il 31/12/2021.

Va utilizzato obbligatoriamente il modulo “Nuovo termine di esecuzione dei lavori”, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, quale integrazione documentale.

Art.2 - Costi ed oneri per le misure per la sicurezza anti Covid-19

  1. In deroga alle previsioni di cui all’art. 5 comma 2 dell’ord. 25/2020, esclusivamente per le istanze presentate ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 per le quali il contributo è concesso in misura corrispondente al costo convenzionale, in via ulteriore ed eccezionale, è definito un limite massimo forfettario al contributo aggiuntivo a copertura dei maggiori costi ed oneri ammessi dalla medesima ordinanza, in misura pari al 3% dell’importo riconosciuto in sede di concessione.

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Ultimo aggiornamento: 30-01-2024, 11:56