Ruolo dei testimoni

I testimoni hanno un ruolo passivo nella celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, in quanto non esprimono alcuna volontà rispetto a tale atto.

Essi sono, appunto, testimoni, e non dichiaranti come gli sposi/uniti civilmente. Hanno il solo compito di assistere alla celebrazione, sottoscrivendo l'atto, e confermando in tal modo le risposte dei nubendi/uniti civilmente alle domande poste dal celebrante, e la dichiarazione dello stesso dell’avvenuta unione.

Certamente devono essere in grado di comprendere quanto avviene durante il rito.

Gli stessi non sono neppure testimoni dell’assenza di impedimenti alla celebrazione, in quanto tale verifica è già avvenuta precedentemente da parte dell'Ufficiale di Stato civile.

Requisiti del testimone

Uniche condizioni per esercitare il ruolo di testimone sono la maggiore età e la capacità di agire. Non esistono altri impedimenti di alcuna natura.

Il testimone può essere parente (od affine) di uno o di entrambi i nubendi/uniti civilmente, non esiste, quindi, il problema dell’incompatibilità tra il testimone ed i nubendi/uniti civilmente. Tale problema non esiste neanche tra il testimone e l’ufficiale di stato civile celebrante.

Chi fa il testimone può essere non residente nel comune di celebrazione, o essere residente all’estero. Può essere straniero e non conoscere la lingua italiana.

Poiché, però, deve comprendere le dichiarazioni pronunciate durante la cerimonia, per il testimone che non conosce la lingua italiana deve essere nominato un interprete, che possa tradurgli tutte le domande poste dal celebrante agli sposi/uniti civilmente, e tutte le risposte che essi forniscono, nonché le dichiarazioni contenute nell’atto di matrimonio/unione civile.

Per quanto riguarda l’interprete, egli deve sottoscrivere un verbale di giuramento, insieme all’ufficiale di stato civile, dove giura di bene e fedelmente adempiere al compito a lui affidato.

Numero dei testimoni

Il codice civile e le normative in materia di unione civile regolano la forma con cui deve avvenire il matrimonio, e stabilisce il numero dei testimoni.

Sia nel matrimonio che nell'unione civile i testimoni devono essere due, né di meno, né di più.

Quando ne è previsto un numero diverso, il legislatore lo ha espressamente indicato. Infatti all’articolo 110 del codice civile (matrimonio fuori della casa comunale) viene indicato: “Se uno degli sposi, per infermità o per impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’articolo 107”.

Per i medesimi casi, qualora il rito rigurdasse un'unione civile, sono previsti solo due testimoni. Lo stesso discorso vale per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile in imminente pericolo di vita (di cui all’articolo 101 del codice civile).

Come fare: E' sufficiente comunicare all'ufficiale di stato civile, i nomi dei testimoni, che al momento della celebrazione dovranno essere formalmente riconosciuti tramite documenti d'identità personale.

Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni, e dichiarare il regime patrimoniale prescelto.

Non serve alcuna formalità particolare, e l'indicazione dei nomi dei testimoni può essere fatta anche verbalmente

I nominativi dei testimoni devono essere comunicati all'ufficio di stato civile almeno 8 giorni prima della celebrazione

Formalità preliminari alla celebrazione

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai diretti interessati, i due testimoni maggiorenni (uno per ciascuno dei contraenti), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni, e dichiarare il regime patrimoniale prescelto.

In caso, per motivi d’urgenza, di variazione dei testimoni e/o dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno precedente la celebrazione.

Capacità di agire

Abbiamo già detto che non esistono limitazioni al ruolo di testimone, se non la maggiore età e la capacità di agire, cioè la capacità di intendere e volere.

Su questo piano emerge il problema del testimone sordo muto, ma capace di intendere e volere.

L’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, la legge n. 89 del 16 febbraio 2013, all’articolo 50, prevede che: “Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere”.

Nelle norme sul matrionio o unione civile non si riscontrano divieti in tal senso e, pertanto, si ritiene che tali soggetti possano validamente ricoprire il ruolo di testimone in un matrimonio.

Essere sordo e muto non significa essere incapace di comprendere e di volere, nemmeno significa non essere in grado di farsi capire, pertanto in tali casi se il testimone, pur essendo sordo e muto, sa leggere e scrivere, dopo le domande e le risposte di rito del celebrante e dei nubendi/uniti civilmente, l’ufficiale deve far leggere l’atto al testimone.

Nel caso, invece, che il testimone, oltre ad essere sordomuto, non sappia leggere, l’ufficiale di stato civile deve nominare una persona che conosca il Linguaggio dei Segni Italiano (LIS), affinchè faccia comprendere tutto quanto viene detto nella celebrazione del matrimonio.

Anche in questo caso la persona che fa da interprete deve sottoscrivere un verbale in cui giura di bene e fedelmente adempiere al compito a lui affidato.

L’ufficiale di stato civile deve far risultare nell’atto il metodo usato per permettere al testimone di comprendere quello che è avvenuto al momento della celebrazione.

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No