È consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe nei campi di inumazione fiori recisi o coltivare fiori ed arbusti, purché questi non superino i 120 cm. di altezza.
E’ consentito inoltre deporre fiori recisi nei contenitori predisposi, candele senza fiamma e piccoli oggetti commemorativi nelle lapidi poste davanti ai loculi.
Altri materiali, quali vasi non predisposti e fissati al momento della collocazione della lapide, composizioni floreali e qualunque oggetto che possa costituire un pericolo per l’incolumità pubblica, anche se collocato negli spazi destinati al passaggio e sui marciapiedi, potranno essere spostati a discrezione dal personale cimiteriale, presso i contenitori del materiale da rifiuto, ed essere eliminati dopo 7 giorni dal loro deposito, e potranno essere applicate le sanzioni previste dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.
Dei danni arrecati a persone o a cose dovuti alla contravvenzione delle norme del Regolamento, saranno ritenuti responsabili i familiari del defunto ed immediatamente denunciati o sanzionati.
Le confezioni floreali che accompagnano il funerale possono sostare nei pressi della sepoltura per 7 giorni, trascorsi i quali il personale addetto al cimitero può rimuoverle ed eliminarle come materiale di rifiuto. Tale materiale può essere rimosso prima del periodo previsto qualora fosse causa di esalazioni maleodoranti o nel caso le composizioni floreali risultassero appassite.
A disposizione dei visitatori sono collocati, presso ogni cimitero, rubinetti cui è possibile attingere l'acqua per il mantenimento dei fiori recisi e contenitori dove collocare i fiori secchi ed i materiali di rifiuto.
Durante i mesi invernali, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa al fine di prevenire rot¬ture nelle condutture dovute al gelo.
Durante i mesi estivi, al fine della lotta e prevenzione alle zanzare, utilizzare prodotti larvicidi nei contenitori con acqua, o riempirli con sabbia, in particolare quelli collocati nelle sepolture nei campi di inumazione.
Trasparenza
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No