Art. 7 c. 5 L. 405/1990 – Duplicati di documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione - Esenzione dall'imposta di bollo
Art.32, C.1, disp. att. C.p.p.: "Sono esenti dall'imposta di bollo ... i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso."
La norma prevede l'esenzione dell'imposta di bollo per tutti i duplicati dei documenti che siano rilasciati dalla P.A., qualora gli originali non fossero più in possesso degli interessati per smarrimento o furto.
Sono esenti anche le eventuali istanze per il rilascio dei duplicati.
In caso di richiesta di duplicato per deterioramento dell'originale, l'esenzione non è applicabile.
Trasparenza
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No