Art.32, C.1, disp. att. C.p.p.: "Sono esenti dall'imposta di bollo i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile."

Il principio dell'esenzione dal bollo per gli atti di stato civile, deriva dalla constatazione che l'attività di formazione degli atti di stato civile hanno un'indiscussa e rilevante natura di interesse pubblico, in quanto destinati a documentare pubblicamente vicende che incidono sullo status di ogni persona e che hanno forza probatoria di certezza legale, ai sensi degli artt. 450 e 451 del c.c., vi é infatti un interesse generale a che determinati fatti giuridici siano conoscibili da chiunque.

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No