Art.32, C.1, disp. att. C.p.p.: "Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese."

La norma é molto generica, pertanto si deve ritenere (in particolare alla luce della risoluzione dell'Agenzia delle entrate , Direzione Generale Normativa di Roma n.24/E del 18/04/2016), che nella previsione di esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, possano rientrare anche i certificati anagrafici richiesti al fine di poter riscuotere i crediti professionali vantati nell'ipotesi prevista dalla norma in esame.

Occorre pertanto che il legale sia in grado di dichiarare esplicitamente, che il certificato richiesto é necessario nell'ambito delle procedure di recupero dei crediti profesisonali vantati in qualità di difensore d'ufficio.

Si rammenta che il difensore d'ufficio é previsto solo per le cause penali, alle quali si applica l'art.32 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No