Art.27 bis d.P.R. n. 642/1972: "Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI." - Art.82, c.5, d.Lgs. n.117/2017: "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni,le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 (enti del Terzo settore e cooperative sociali) sono esenti dall'imposta di bollo".

Con la Legge di bilancio 2019 é stata estesa l'esenzione dell'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI. La disposizione va ad aggiungersi all'esonero già previsto dalla legge finanziara 2003 per le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva e, di fatto, esonera dall'impota di bollo tutti i soggetti che fanno parte del mondo sportivo.

Resta la necessitàà del riconoscimento ufficiale da parte del CONI.

Pertanto per il riconoscimento dell'esenzione é necessario:

  • che sia richiesta da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • che sia richiesta dalle stesse società sportive, direttamente o anche tramite l'interessato che però , in questo caso, deve dimostrare che il certificato anagrafico viene epressamente richiesto dalla società sportiva.

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No