Art. 19 Legge n.74/1987 – Trascrizione atti di pignoramento immobiliare o crediti per alimenti - Esenzione dall'imposta di bollo
Art. 19 L. n.74/1987: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n.898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.".
Tale disposizione e' stata piu' volte sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con alcune rilevanti pronunce ha contribuito a delinearne in modo compiuto il relativo ambito di operativita'.
In particolare, con sentenza del 2 aprile 1992, n. 176 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma in relazione all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e all'art. 1 della Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche gli atti di iscrizione di ipoteca giudiziale imposta a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione. Con sentenza del 29 aprile 1999, n.154, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale del suddetto art. 19, "nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.".
Cio' posto, si osserva che l'art. 19 prevede l'esenzione in parola - oltre che per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso (ovvero di separazione personale dei coniugi, giusta la menzionata sentenza n. 154 del 1999) - anche per i procedimenti esecutivi e cautelari, diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 898/70. I dubbi segnalati - che si innestano proprio sulla portata della estensione del regime di esenzione in parola ai procedimenti esecutivi e cautelari - impongono la preventiva analisi di due distinti aspetti:
- se l'atto di pignoramento possa essere ricondotto nell'ambito di operativita' della disposizione in esame, in quanto atto relativo a procedimenti esecutivi e, in caso affermativo,
- se il regime di esenzione di cui trattasi possa estendersi anche all'imposta ipotecaria (la trascrizione dell'atto di pignoramento e' infatti soggetta all'imposta ipotecaria in misura fissa ex art. 4 della tariffa allegata al D.Lgs 31 ottobre 1990 n. 347).
Con riferimento al primo degli aspetti segnalati, come e' noto il pignoramento immobiliare, atto con cui viene dato avvio al processo di espropriazione, ha lo scopo e l'effetto di vincolare i beni del debitore, per assicurarne la destinazione ai fini del processo esecutivo. In tal senso, attesane la natura propedeutica, non v'e' dubbio che l'atto di pignoramento - la cui trascrizione, ai sensi dell'art. 555 CPC, svolge una funzione costitutiva e ne rappresenta una fase integrativa dell'efficacia - puo' considerarsi atto del procedimento esecutivo e, in quanto tale, riconducibile nell'ambito di operativita' della norma in esame.
L'Avvocatura Generale, coinvolta sull'argomento dalla scrivente, con consultiva n. 9050/02 del 3 settembre 2002, ha ritenuto - analogamente a Cass. S.U. 27/10/1995 n. 11178 - "indubitabile che l'atto di pignoramento immobiliare (la cui trascrizione ha funzione costitutiva e integrativa dell'efficacia ex art. 555 CPC) non solo debba essere ricompreso nell'ambito del procedimento esecutivo, ma ne costituisca l'imprescindibile fase iniziale, posto che tale procedimento, pur essendo costituito da una serie autonoma di atti finalizzati a distinti provvedimenti che si succedono, integra, tuttavia, nel suo insieme, una successione di subprocedimenti, tra loro inscindibilmente collegati in quanto, pur sempre, finalizzati ad un unico provvedimento finale".
In relazione al secondo aspetto, si osserva. L'art. 19, utilizzando una formulazione piuttosto ampia, riferisce il regime di esenzione fiscale ivi disciplinato all'imposta di bollo, di registro e ad "ogni altra tassa" e il Dipartimento delle Entrate, successivamente alla emanazione della sentenza n. 154 del 1999 della Corte Costituzionale, con circolare n. 49/E del 16 marzo 2000, ha evidenziato che "Dalla motivazione addotta dalla Corte Costituzionale si evince come i giudici abbiano inteso estendere l'esenzione stabilita dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 alla ... totalita' dei tributi..." e che, pertanto "...l'interpretazione razionale della norma conduce ad attribuire ad essa la piu' ampia portata agevolativa...".
Sulla questione, peraltro, la Sezione V della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6065 del 12 maggio 2000, ha ulteriormente chiarito che "... l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa", contemplata dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 (nel testo fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile 1999) per tutti i provvedimenti giudiziali resi nelle cause di divorzio o di separazione dei coniugi...", si estende ad ogni tipo di "tassazione", indipendentemente dalla natura di "imposta o tassa" in senso proprio del tributo, posto che "...il riferimento, presente nella norma, ad ogni altra "tassa", identifica di tutta evidenza un uso atecnico..." del termine "tassa" e, quindi, consente di ricomprendere nell'ambito applicativo della norma medesima non soltanto i tributi di registro e di bollo ma anche altre tipologie di imposte.
Si ritiene utile evidenziare, peraltro, che il richiamato orientamento è stato condiviso dall'Avvocatura Generale dello Stato: l'Organo Legale, con il parere innanzi citato, ha ritenuto, infatti, che "non può dubitarsi che il regime di esenzione di cui al cit. art. 19 ricomprenda anche l'imposta ipotecaria", posto che...la ratio della norma e' proprio quella di "agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale nei due procedimenti (separazione e divorzio)", con conseguente "ampia portata esentativa in ordine alla totalita' dei tributi interessati". "Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dunque, la Scrivente ritiene di poter concludere che le formalita' di trascrizione relative agli atti di pignoramento afferenti i crediti alimentari stabiliti dalla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, rientrano nel regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74."
Trasparenza
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No