Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24E/16 – Notifica atti giudiziari richiesta da avvocati - Esenzione dall'imposta di bollo
Art.18 c.1 d.P.R. n. 115/2002: "Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresi' agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purche' richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. "
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.24/E del 18/04/2016, pur riaffermando quanto già riportato nella circolare della stessa Agenzia n.70/2002, che i termini antecedenti, necessari e funzionali, ai fini dell'esenzione dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma é necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale, ha stabilito che i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.18, c.1, del d.P.R. n.115/2002, in quanto trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale.
NOTIFICA DI ATTI STRAGIUDIZIALI
I certificati anagrafici richiesti per la notificazione di atti stragiudiziali sono soggetti all'imposta di bollo (art.1 e art.4, c.1, tariffa all.A, parte prima, d.P.R. n.642/1972).
Si tratta di atti relativi a procedure che si svolgono al di furoi del Tribunale senza controllo del giudice, e relativi a procedure di arbitrato, di transizione e di recupero crediti.
Trasparenza
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No