Art.16, c.8, L.537/1993 - Aggiornamenti a seguito di variazione toponomastica o numeri civici - Esenzione dall'imposta di bollo
Art.16, c.8. L. n.537/1993: "Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica."
Trasparenza
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No