Art. 77 - Comitati di Frazione 1. Sono istituiti, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto comunale, i Comitati di Frazione, quali organismi di informazione e partecipazione su base territoriale che concorrono all'azione amministrativa con funzioni di proposta, consultazione e vigilanza sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate del Comune, stimolando la partecipazione dei cittadini al governo della città ed alla vita civile, politica, sociale, culturale e amministrativa della comunità locale

Art. 78 - Numero dei Comitati di Frazione 1 .I Comitati di Frazione sono costituiti negli ambiti territoriali di: - Cividale; - Gavello; - Mortizzuolo; - Quarantoli; - San Giacomo Roncole; - San Martino Spino; - Tramuschio.

Art. 79 - Attribuzioni generali dei Comitati di Frazione

Ai Comitati di Frazione sono attribuite, relativamente agli ambiti territoriali di competenza, le seguenti funzioni:

  • a. formulazione di pareri consultivi su richiesta degli organi comunali;
  • b. formulazione di rilievi, raccomandazioni e proposte relative ad attività, servizi e atti del Comune riguardanti l'ambito frazionale;
  • c. formulazione di pareri relativi alle proposte di modifica dello Statuto comunale e del presente regolamento degli istituti di partecipazione relativamente alle disposizioni riguardanti i Comitati di Frazione;
  • d. formulazione di pareri in merito alla proposta di bilancio di previsione ed alle modifiche al piano regolatore generale, oltre che in riferimento agli atti programmatori generali, per la parte che interessa l'ambito frazionale;
  • e. convocazione di incontri periodici con i residenti nella frazione per affrontare le problematiche legate alla vita sociale della frazione;
  • f. organizzazione di iniziative di coinvolgimento degli abitanti della frazione e di informazione sugli atti, sui progetti e sui servizi decentrati che riguardano la frazione;
  • g. formulazione, su richiesta dei competenti organi comunali, di pareri relativamente alle istanze e petizioni cui la frazione è interessata.

Art. 81 - Composizione del Comitato di Frazione

  1. Ogni Comitato di Frazione si compone di:
  • a. n. 3 rappresentanti, residenti nel Comune di Mirandola, dei gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale, di cui 2 indicati dai gruppi di maggioranza e 1 indicato dai gruppi di minoranza;
  • b. n. 1 rappresentante per ogni associazione iscritta nel Registro di cui all'art. 33 del presente regolamento con sede nella frazione e che svolga conclamata attività sociale a favore della frazione medesima;
  • c. può essere prevista la presenza di persone singole, particolarmente rappresentative, che prestino opera gratuita in attività socialmente utili conclamate ed evidenti, da dimostrare e specificare, proposte al Sindaco da un gruppo di almeno cinquanta residenti nella frazione o nell’ambito territoriale individuato. Ciascun residente può sottoscrivere soltanto una proposta, pena l’invalidità delle firme apposte. Il Sindaco si riserva l’accoglimento della proposta, verificando la presenza dei requisiti di cui alla presente lettera.

2. Tutti i componenti del comitato frazionale devono essere residenti nel Comune di Mirandola

3. I componenti del Comitato frazionale non devono ricoprire la carica di consigliere comunale, né quella di assessore del Comune di Mirandola.

4. La nomina dei componenti del Comitato di Frazione viene effettuata dal Sindaco in base ai criteri indicati al comma 1.

5. Il Comune provvede, tramite avviso pubblico affisso all’albo pretorio, e contestuale adeguata diffusione mediante i propri canali informativi, a dar notizia dell’apertura dei termini di presentazione dei nominativi di cui al comma 1.

6. A decorrere dalla pubblicazione di cui al precedente comma, i Gruppi consiliari e le Associazioni, nonché i residenti in frazione (relativamente ai rappresentanti di cui al comma 1 lett c), hanno 15 giorni di tempo per far pervenire al Sindaco, per il tramite della Segreteria, i nominativi dei propri rappresentanti individuati. Decorsi i termini, si procede alla costituzione del Comitato con i nominativi pervenuti entro tale data, in possesso dei requisiti richiesti.

7. Tra i componenti del Comitato vengono individuati il presidente, il vicepresidente ed il Segretario, con le modalità indicate nel successivo art. 83.

8. Il Comitato frazionale dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Sindaco che ha provveduto alla nomina dei suoi componenti.

9. Ogni Comitato frazionale deve stabilire la sua sede presso la frazione o presso l'ambito territoriale individuato.

Composizione dei Comitati di Frazione